Se vuoi conoscere la differenza tra vendita con incanto e senza incanto, leggi attentamente questa breve ma esaustiva guida. Ti forniremo le indicazioni fondamentali su questo tipo di asta molto conveniente, purché se ne conoscano le caratteristiche.

Vendite all’asta: la normativa di riferimento

La prima cosa da sapere è che c’è una differenza tra i diversi tipi di asta.

Si parla, infatti, di vendita a trattativa privata quando il bene in vendita è di tipo mobile. Si parla di vendita con o senza incanto quando il bene è immobile. Siamo sempre nel campo delle aste giudiziarie comunque, e in questo la normativa di riferimento è insita negli articoli del Codice di procedura civile che vanno dal 474 al 632. Utile è anche la consultazione del decreto legge numero 59 del 3 maggio del 2016, da cui è derivata la legge numero 119.

Differenza tra vendita con incanto e vendita senza incanto

Quando un bene immobile viene espropriato al proprietario per qualsivoglia motivo, lo stesso viene messo in vendita forzatamente affinché il debito contratto dal proprietario possa essere estinto. Chiunque può acquistare quel bene, anche lo stesso debitore può ricomprarlo. Il perito nominato dal giudice stabilisce quindi il prezzo di partenza del bene, valutando:

  • la planimetria
  • l’identificazione del catasto
  • lo stato del bene
  • eventuali abusi edilizi
  • pendenze eventuali (come nel caso di un condominio).

Una volta stabilito il prezzo base, è il giudice delle esecuzioni che fissa le condizioni e i termini. L’asta può essere quindi senza incanto o con incanto.

Nel primo caso questa accezione sta a significare che chi partecipa all’asta deve presentare la sua offerta in una busta chiusa. L’offerta deve comprendere anche la cauzione fissata in un + 10%. Nessuno può fare un’offerta più bassa del prezzo base naturalmente, pena l’esclusione. Non si aggiudica il bene però chi fa l’offerta più alta. È questa offerta che fissa la nuova base in caso di più partecipanti.

Quando l’asta, invece, è con incanto significa che la precedente asta senza incanto non ha avuto esito, cioè è andata deserta. Il giudice allora fissa una nuova asta con caratteristiche diverse.

In tal caso si procede come segue: la gara è pubblica e ciascuno fa la sua offerta. Se nessuno rilancia entro 3 minuti dall’ultima offerta più alta, l’offerente si aggiudica il bene.

Il pagamento in caso di aggiudicamento di vendita con e senza incanto

In caso di vendita senza incanto l’offerta che viene fatta vincola il proponente che non può più revocarla. Questo è maggiormente vincolante se l’offerente è l’unico ad aver partecipato alla gara. L’aggiudicatario è obbligato all’acquisto, e se non procede perde la cauzione versata (come nel caso di un compromesso non onorato).

Un’altra caratteristica di questa forma di asta è il fatto che l’aggiudicazione fatta nell’udienza è definitiva.

Anche in caso di asta con incanto l’aggiudicatario è vincolato alla sua proposta, ma se non dovesse presentarsi per il pagamento, perderebbe solo un decimo della cauzione.

L’ulteriore differenza, infine, tra questa forma di asta e la precedente, è che nella vendita con incanto si può fare un’offerta anche dopo la gara, e anche se non si era presenti alla stessa. Questo è possibile entro 10 giorni dalla chiusura dell’asta, e purché l’offerta fatta superi di un quinto il prezzo stabilito nell’asta. Oltretutto la cauzione da versare è stabilita nel doppio di quella scaturita dalla gara. A vigliare sul rispetto di tali condizioni è ovviamente il giudice che segue l’asta in tutte le diverse fasi.